Rapporto di lavoro e contratto
- Dottorandi
- Personale accademico
- Staff
- Risorse umane
Nota bene: il presente articolo ha valore informativo; a livello giuridico, fanno fede il quadro normativo svizzero e le norme interne definite dal Regolamento sulle condizioni generali di lavoro per il corpo accademico (per il personale accademico), o dal Regolamento organico - Contratto collettivo di lavoro per il personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario (per lo staff).
La Svizzera dispone di una fitta rete di assicurazioni sociali che offre alle persone che ci vivono e ci lavorano e ai loro familiari un'ampia protezione contro i rischi le cui conseguenze finanziarie non possono fronteggiare da soli.
Il sistema svizzero di sicurezza sociale comprende cinque settori:
La protezione offerta da queste assicurazioni consiste nel versamento di prestazioni quali rendite, indennità di perdita di guadagno o assegni familiari o nella copertura di spese dovute a malattia o infortunio.
Le prestazioni dei singoli rami assicurativi vengono finanziate in primo luogo con contributi sul reddito dell'attività lucrativa. Nell'assicurazione malattia ogni assicurato versa un premio.
Di seguito sono disponibili:
Il sistema è articolato in tre pilastri:
È l’assicurazione di base per vecchiaia (AVS), superstiti (AVS) e invalidità (AI). Può versare inoltre prestazioni complementari (PC). Il primo pilastro è gestito da istituzioni pubbliche (casse di compensazione AVS/AI).
Per i lavoratori dipendenti i contributi sono dedotti direttamente in busta paga: il prelievo ammonta al 5.15% del salario lordo e comprende anche il prelievo per le indennità di perdita di guadagno (vedi dopo); il datore di lavoro, da parte sua, aggiunge un contributo del medesimo importo a favore del dipendente.
Altre informazioni:
- centro d’informazione AVS/AI;
- portale ch.ch.
È la previdenza professionale (LPP). È obbligatoria per le persone che lavorano in Svizzera conseguendo un reddito lordo di almeno 21'150 CHF annui (stato: 2017). È gestita dal fondo pensionistico (cassa pensione) scelto dal datore di lavoro. La cassa pensione dell’USI è la Fondazione Ticinese per il Secondo Pilastro.
È la previdenza privata individuale. È facoltativa e assume la forma di risparmio vincolato – per un massimo di 6'768 CHF all’anno (stato: 2017) – che offre altresì degli sgravi fiscali (solo per residenti in Svizzera).
Le assicurazioni obbligatorie sono l’assicurazione malattia (AMal) e l’assicurazione contro gli infortuni (AINF).
Malattia
L’assicurazione malattia obbligatoria copre le spese mediche e deve essere stipulata individualmente con un assicuratore privato.
L’USI assicura inoltre tutti i collaboratori contro la perdita di guadagno in caso di malattia; i premi dell’assicurazione contro la perdita di guadagno sono pagati direttamente e interamente dall’Università.
Infortunio
L’assicurazione contro gli infortuni copre sia le spese mediche sia la perdita di guadagno a seguito di infortunio; nel caso di lavoratori dipendenti, il premio è a carico del datore di lavoro (infortuni professionali) e del salariato (infortuni non professionali).
Per i dipendenti che lavorano 8 o più ore alla settimana (su un totale di 42), il datore di lavoro è debitore della totalità dei premi e deduce pertanto dal salario la quota dovuta dal lavoratore. Per i dipendenti dell’USI l’assicurazione è gestita dalla SUVA e la deduzione in busta paga ammonta allo 0,647% del salario lordo.
Per i dipendenti che lavorano meno di 8 ore alla settimana, il datore di lavoro versa solo la sua quota, a copertura degli infortuni professionali: per essere coperto anche contro gli infortuni non professionali, il lavoratore è tenuto ad avere una sua propria assicurazione.
Le indennità di perdita di guadagno (IPG) servono a coprire una parte della perdita di guadagno delle persone che prestano servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile. Le IPG coprono anche la perdita di guadagno in caso di maternità (indennità di maternità).
L'assicurazione è obbligatoria e l'obbligo contributivo sussiste per tutti coloro che versano i contributi AVS/AI (primo pilastro). Sono gestite dalla Cassa di compensazione AVS/AI e i contributi vengono riscossi insieme a quelli per l'AVS /AI, secondo le stesse modalità (vedi sopra).
L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) fornisce prestazioni in caso di disoccupazione, lavoro ridotto, sospensione del lavoro causa difficili condizioni meteorologiche e insolvenza del datore di lavoro. Versa inoltre prestazioni di reintegrazione. Tutti i salariati sono soggetti all’obbligo di assicurazione (ad eccezione, in alcuni casi, dei familiari occupati nell'azienda agricola e delle persone che hanno raggiunto l'età del pensionamento).
È gestita da istituzioni pubbliche (casse di disoccupazione). Il contributo è dedotto direttamente in busta paga: il prelievo ammonta allo 1,1% del salario lordo; il datore di lavoro, da parte sua, aggiunge un contributo del medesimo importo a favore del dipendente.
Gli assegni familiari rientrano al tempo stesso nell’ambito della sicurezza sociale e in quello della politica familiare.
Queste prestazioni intendono compensare parzialmente i costi sostenuti per il mantenimento di uno o più figli.
Gli assegni familiari comprendono:
Per informazioni specifiche sugli assegni familiari all’USI.
Sono riassunte di seguito le principali deduzioni sociali che figurano sulla busta paga dei dipendenti dell’USI:
Tutte le trattenute sono da considerarsi a titolo definitivo e quindi non soggette a futuri rimborsi.
Le attività remunerate all'USI presuppongono il prelievo dell'imposta alla fonte svizzera per i lavoratori stranieri (fanno eccezione i titolari di permesso C) o i lavoratori svizzeri non residenti.
L’aliquota è fissata dalla Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino in base al salario e alla situazione personale del collaboratore.
La trattenuta per l’imposta alla fonte è da considerarsi a titolo definitivo e quindi non soggetta a futuri rimborsi.
Entro il marzo dell'anno successivo l'amministrazione del personale consegna un certificato dell'imposta prelevata durante l'anno precedente.