Informazioni pratiche per la comunità USI

Swisscare

Assicurazione per malattia, infortunio e maternità

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  • Informazioni generali sull’assicurazione per le cure medico-sanitarie in Svizzera

     

    Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’entrata o dalla nascita in Svizzera, come previsto dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (KVG/LAMal)Poiché l’obbligo assicurativo svizzero comincia dal giorno dell’arrivo o della nascita in Svizzera, la data di inizio del contratto di assicurazione deve coincidere con tale data.

     

    È possibile scegliere liberamente tra gli assicuratori-malattie (casse malati) riconosciuti e autorizzati all’esercizio dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP). Per accedere all’elenco completo, cliccare qui.

     

    Tramite i siti Priminfo e Comparis.ch è possibile confrontare le varie offerte disponibili e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

     

    Ogni persona assicurata partecipa ai costi della salute pagando:

    • i premi, i quali variano a seconda dell’età, del cantone di domicilio, dell’assicuratore e del piano assicurativo scelti (ad esempio, per un ventenne tra i 200 CHF e i 500 CHF al mese);
    • la franchigia, la quale per gli adulti varia tra un minino di 300 CHF e un massimo di 2500 CHF per anno civile (più alta è la franchigia annuale, più basso sarà il premio mensile);
    • l’aliquota percentuale - una volta raggiunta e superata la franchigia annuale, va pagata la quota parte aggiuntiva del 10% su eventuali spese successive fino a un massimo di 700 CHF per anno civile;
    • il contributo ospedaliero - 15 CHF per ogni giorno di degenza ospedaliera (nessun limite di tempo).

    I restanti costi sono a carico dell’assicuratore, qualora coperti dalla polizza prescelta.

     

  • Esenzione dall'obbligo di assicurazione delle cure medico-sanitarie ai sensi del diritto svizzero

     

    Secondo l'art. 2 cpv. 4 dell’Ordinanza federale sull'assicurazione malattie (KVV/OAMal), a domanda, gli studenti, allievi, praticanti e stagisti stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi di studio (quello con l’annotazione “soggiorno per formazione”) sono esentati dall’obbligo di assicurazione se beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. L’autorità cantonale competente (per il Canton Ticino, è l’Istituto delle assicurazioni sociali a Bellinzona) può esonerare queste persone dall’obbligo di assicurarsi in Svizzera per al massimo 6 anni.

     

    Le assicurazioni estere riconosciute come equivalenti per le cure in Svizzera sono:

    L’unica eccezione prevista per questa casistica riguarda gli studenti di cittadinanza extra-UE/AELS provenienti dalla Germania ed assicurati con la TEAM tedesca, poiché la Germania è l’unico stato che prende a carico le prestazioni medico-sanitarie ottenute in Svizzera anche dai cittadini di Stati terzi.

    • la Global Health Insurance Card (GHIC) – accettata unicamente per studenti britannici residenti nel Regno Unito (modulo TI 6.1);
    • le assicurazioni private estere che offrono una copertura per un importo illimitato ed equivalente alle prestazioni garantite dall'assicurazione di base (KVG/LAMal– accettate sia per studenti provenienti dagli Stati UE/AELS (modulo TI 6.2) sia per quelli che vengono dagli Stati extra-UE/AELS (modulo TI 6.3).

     

    Gli studenti stranieri che non dispongono di una delle sopraindicate assicurazioni sono soggetti all’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera. In alternativa all’assicurazione statale svizzera (KVG/LAMal), tramite l’USI essi hanno di possibilità di affiliarsi e richiedere l’esonero con l’assicurazione privata svizzera (VVG/LCA) “Swisscare”.

     

    Il modulo di richiesta di non assoggettamento/esenzione, debitamente compilato, firmato (la firma deve essere autografa, le firme digitali non vengono accettate) e corredato dagli allegati richiesti, deve essere pervenuto in originale entro tre mesi dalla data di entrata in Svizzera all’Istituto delle assicurazioni sociali. La documentazione relativa a “Swisscare” va consegnata alle persone incaricate della sua gestione presso l’USI nell’ufficio 350 dello stabile principale, le quali, dopo aver effettuato i dovuti controlli, provvederanno ad inoltrarla all’IAS.

     

    Chi entro la sopraindicata scadenza non fosse ancora in possesso del permesso di soggiorno per il Canton Ticino, al suo posto, potrà trasmettere la “Notifica di arrivo” rilasciata dall’Ufficio Controllo abitanti o dall'Ufficio della migrazione. La documentazione dovrà poi essere completata con la copia fronte e retro del permesso di soggiorno non appena lo studente lo avrà ricevuto.

     

    Le richieste tardive non possono essere accolte e, trascorso il termine legale di tre mesi dall’arrivo, bisogna obbligatoriamente assicurarsi in Svizzera con l’assicurazione di base (KVG/LAMal) per tutta la durata del soggiorno.

     

    Se la relativa richiesta viene accolta, l’esenzione viene concessa fino alla data di scadenza del permesso di soggiorno. Pertanto, la richiesta di esenzione va rinnovata annualmente trasmettendo per e-mail la copia fronte e retro del nuovo permesso di soggiorno all’IAS, sempre tramite le responsabili presso l’USI.

     

  • Scopo dell'assicurazione “Swisscare”

     

    Al fine di offrire ai propri studenti stranieri la copertura assicurativa base obbligatoria in caso di malattia, infortunio e maternità come quella prevista dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (KVG/LAMal) ma con dei costi molto più contenuti, l'Università della Svizzera italiana ha stipulato con Europäische Reiseversicherung (assicuratore) e Swisscare Switzerland AG (agente) il contratto collettivo per l’introduzione della polizza “Swisscare Foreign Student Health Insurance Switzerland”, in seguito “Swisscare”.

     

  • Condizioni generali ed Elenco delle prestazioni “Swisscare”

     

    Le Condizioni generali di assicurazione (CGA) e l’Elenco delle prestazioni di “Swisscare” possono essere consultati cliccando qui.

    Un riassunto delle prestazioni coperte e non (solo in inglese) è accessibile cliccando qui.

    Si prega di notare che per gli studenti dell’USI è disponibile unicamente il piano "Standard".

     

  • Costi di “Swisscare”

     

    Il piano Standard dell'assicurazione "Swisscare" per gli studenti dell'USI prevede i seguenti costi:

    • premio per assicurato: 99.00 CHF al mese;
    • sconto del 10% sul contratto collettivo tramite l’USI: 9.90 CHF;
    • premio finale per assicurato: 89.10 CHF al mese;
    • franchigia per assicurato: 300.00 CHF per anno civile;
    • aliquota percentuale del 10%: fino a 700.00 CHF per anno civile.

     

  • Condizioni di adesione a “Swisscare”

    L'offerta “Swisscare” è valida per gli studenti stranieri - principalmente per quelli con cittadinanza extra-UE/AELS, iscritti a uno dei programmi Bachelor, Master o PhD dell'USI, che non hanno ancora compiuto 45 anni, che sono titolari del permesso di soggiorno per il Canton Ticino per motivi di studio (quello con l’annotazione “soggiorno per formazione”) e che non svolgono un'attività lucrativa in Svizzera.

     

    L'iscrizione a “Swisscare” da parte di studenti con cittadinanza UE/AELS e residenza in uno Stato dell’UE/AELS è accettata unicamente se gli è stato negato il rilascio della tessera europea di assicurazione malattia per giustificati motivi. In tal caso, è necessario consegnare una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente del loro Stato di residenza comprovante l'impossibilità di ottenere la TEAM e tradotta da un traduttore giurato in una delle lingue nazionali svizzere.

     

    Non possono essere esonerati dall'obbligo di assicurazione delle cure medico-sanitarie ai sensi del diritto svizzero neppure grazie alla copertura “Swisscare”:

    • i dottorandi con contratto di lavoro (titolari del permesso di dimora con attività lucrativa);
    • i dottorandi e ricercatori in visita beneficiari di una borsa di studio, erogata da un ente svizzero o estero, a copertura delle tasse universitarie e delle spese di soggiorno in Svizzera.

    Loro sono tenuti a stipulare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (KVG/LAMal) a partire dal giorno di arrivo in Svizzera, come spiegato all’inizio di questa pagina.

  • Procedura di adesione a “Swisscare”

     

    È possibile aderire all’assicurazione "Swisscare" e far pervenire la relativa richiesta di esenzione all'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) a Bellinzona entro tre mesi dalla data di entrata in Svizzera.

     

    L’iscrizione va fatta online tramite l’apposita piattaforma accessibile cliccando sul seguente link.

    N.B. Poiché l’obbligo assicurativo svizzero inizia dal giorno dell’arrivo in Svizzera, la data di inizio del contratto di assicurazione “Swisscare” deve coincidere con tale data.

     

    Non appena l’iscrizione online sarà stata effettuata, lo studente riceverà da Swisscare Switzerland AG le e-mail contenenti:

    • il link per l’attivazione del suo conto cliente personale e per scaricare la MySwisscare App sul suo smartphone (tramite i quali è possibile modificare i propri dati personali, scaricare la polizza assicurativa, accedere alla tessera assicurativa digitale, pagare le fatture dei premi, richiedere il rimborso delle spese mediche, cercare medici, ecc.);
    • il modulo per la domanda di esenzione dall'obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie ai sensi del diritto svizzero assieme alla lista dei documenti da allegare (attestato di immatricolazione all’USI, copia fronte e retro del permesso di soggiorno o di un altro documento ufficiale contenente la data dell’entrata in Ticino/Svizzera, copia della polizza “Swisscare”);
    • l’e-fattura per il pagamento dei primi premi assicurativi tramite bonifico bancario (a meno che lo studente assicurato non li abbia pagati con carta di credito già durante la registrazione online).

    Qualora le sopracitate e-mail non figurassero nell’Inbox, si invita a controllare i messaggi nella cartella della posta indesiderata.

     

    Al fine di avere tempo a sufficienza per il controllo ed eventuale correzione e recupero della documentazione mancante, nonché per l’invio della richiesta di esenzione all’IAS entro il termine legale di tre mesi, si invita ad effettuare l’iscrizione online al più tardi dopo due mesi e mezzo dalla data di entrata in Svizzera.

     

    Le richieste di esenzione tardive non possono essere accolte e, una volta trascorsi i tre mesi dall’arrivo, bisogna obbligatoriamente assicurarsi in Svizzera con l’assicurazione di base (KVG/LAMal) per tutta la durata del soggiorno.

     

  • Ricerca di un medico

     

    Gli assicurati possono scegliere liberamente tra i medici e gli ospedali riconosciuti dalla KVG/LAMal in grado di fornire le prestazioni necessarie in caso di malattia, infortunio o maternità in Svizzera.

     

    L'elenco ufficiale e completo dei medici che esercitano in Svizzera è disponibile su www.doctorfmh.ch/it.

    In aggiunta, nella MySwisscare App vi è il tab "Find a Doctor" tramite il quale l’assicurato può trovare facilmente il medico più vicino.

     

    N.B. L'assicurazione “Swisscare” è valida in Svizzera. Durante un soggiorno temporaneo all'estero è valida unicamente in caso d'emergenza (Stati Uniti, Canada e Giappone esclusi) e copre al massimo il doppio del costo dello stesso trattamento nel cantone di domicilio in Svizzera.

     

  • Premi assicurativi “Swisscare” e spese mediche

    La fatturazione dei premi viene effettuata da Swisscare Switzerland AG. Di regola, i premi vengono fatturati ogni 6 mesi, coprendo il periodo da gennaio a giugno e da luglio a dicembre. Non sono concessi pagamenti rateali. Il termine di pagamento delle fatture è di 30 giorni dalla data di emissione.

     

    La gestione dei sinistri è di competenza di Europäische Reiseversicherungs (ERV).

     

    Come occorre comportarsi circa il pagamento e il rimborso delle spese mediche:

    • trattamenti in regime di ricovero ospedaliero – l’assicurato non deve pagare le spese mediche in anticipo e il medico curante deve presentare la domanda di garanzia di assunzione dei costi all’Ufficio sinistri dell’assicuratore prima dell’inizio della terapia;
    • trattamenti ambulatoriali - nessun ricovero in ospedale (trattamenti ambulatoriali ospedalieri di emergenza, medici di base, specialisti, farmacie, ecc.) – l’assicurato dovrà pagare in anticipo le spese mediche, dopodiché potrà procedere con la richiesta di rimborso.
       

       

    La persona assicurata può richiedere il rimborso delle spese mediche tramite il proprio conto cliente online, attraverso la MySwissare App su iOS o Android oppure inviando per e-mail all’indirizzo [email protected] i seguenti documenti:

    • il modulo di richiesta di rimborso (disponibile solo in inglese) debitamente compilato e firmato;
    • la copia della polizza assicurativa “Swisscare”;
    • i rapporti medici;
    • le fatture e le relative ricevute di pagamento;
    • i dati del proprio conto bancario.

     

    È possibile inoltrare la domanda di rimborso delle spese mediche entro cinque anni dopo il verificarsi della circostanza che ha determinato l'obbligo di prestazione.

     

    Una volta ricevuta la richiesta, ERV determinerà se l’assicurato ha diritto al rimborso delle le spese sostenute - ovvero se le prestazioni sanitarie ricevute sono coperte dalla sua polizza (vedasi CGA) e, in caso affermativo, procederà con il versamento dell’importo dovuto all’assicurato (dopo la detrazione della franchigia annuale e dell'aliquota percentuale).

     

    Il processo di rimborso solitamente dura dalle 3 alle 5 settimane.

     

    Rendiamo attenti che in caso di mora con il pagamento dei premi assicurativi “Swisscare” e dell’eventuale partecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie (franchigia annuale, aliquota percentuale e contributo ospedaliero) l'USI non rilascerà ai propri studenti assicurati l’attestato di immatricolazione e tantomeno il diploma a conclusione degli studi.

     

  • Inizio e fine della copertura assicurativa “Swisscare”

    È possibile beneficiare dell’assicurazione “Swisscare” al più presto dalla data di entrata in Svizzera e, al più tardi, fino:

    • al giorno in cui lo studente assicurato ha finito la formazione (laurea, ritiro, ex-matricolazione o esclusione dagli studi), o
    • al giorno in cui lo studente assicurato ha lasciato definitivamente il Canton Ticino (la partenza va notificata sia all’Ufficio controllo abitanti del comune di domicilio sia all’Ufficio della migrazione di Bellinzona e le copie delle relative notifiche vanno trasmesse ai responsabili della gestione della polizza), o
    • al giorno antecedente a quello in cui lo studente assicurato intraprende un’attività lucrativa (lavoro o stage) che non è indispensabile per il conseguimento della laurea (in tal caso, occorre consegnare la copia del contratto di lavoro/stage e del documento denominato “Assunzione d’impiego” con la quale l’Ufficio della migrazione lo ha autorizzato all’esercizio dell’attività in questione), o
    • al giorno antecedente a quello in cui lo studente assicurato avvia le pratiche per il ricongiungimento familiare (ad esempio, matrimonio con un/a cittadino/a svizzero/a oppure straniero/a domiciliato/a in Svizzera) - in tal caso, occorre consegnare la copia del relativo atto dello stato civile, o
    • alla fine dell’anno civile (ovvero il 31 dicembre) in cui lo studente assicurato compie 45 anni, o
    • allo scadere dei 6 anni che è la durata massima consentita dell’esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie ai sensi del diritto svizzero (KVV/OAMal), o
    • al giorno in cui l’assicurato non soddisfa più i criteri per l’esenzione (KVV/OAMal) e diventa soggetto all'obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera (KVG/LAMal) per qualche altro motivo.

    N.B. Tra gli eventi sopraelencati, per la cancellazione di questa polizza assicurativa fa stato quello che si verifica per primo.

     

  • Obblighi dell'assicurato "Swisscare"

     

    Oltre a pagare tempestivamente i premi assicurativi “Swisscare” e l’eventuale partecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie, l'assicurato ha l'obbligo di informare sia l’USI ([email protected]) sia Swisscare Switzerland AG ([email protected]) su eventuali cambiamenti quali:

    • cambio di indirizzo;
    • rilascio, rinnovo, modifica o revoca del permesso di soggiorno;
    • fine degli studi;
    • partenza definitiva dal Canton Ticino;
    • inizio di un’attività lucrativa;
    • cambio dello stato civile;
    • qualsiasi altro cambiamento rilevante per la copertura assicurativa.

     

  • Link utili

  • Contatti "Swisscare"

    Gestione delle polizze

    SWISSCARE Servizi Assicurativi (Svizzera) AG
    Unità Assistenza Clienti
    Morgenstrasse 129
    CH-3018 Berna

    tel.: +41 58 523 00 40
    fax: +41 58 523 00 41
    e-mail: [email protected]
    sito web: www.swisscare.com

     

    Gestione dei sinistri

    Europäische Reiseversicherung (ERV)
    Zweigniederlassung der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
    Swisscare Gestione dei sinistri
    St. Alban-Anlage 56
    Postfach
    4002 Basilea

    tel.: +41 58 275 27 27
    fax: +41 58 275 27 30
    e-mail: [email protected]

     

    Assistenza in caso di emergenza 24/7

    Fuori orario e solo in caso di emergenza, l'assicurato o il suo rappresentante può contattare il seguente numero:

    tel.: +41 44 655 12 59

     

    Istituto delle assicurazioni sociali

    Settore obbligo assicurativo

    Via C. Ghiringhelli 15a
    6501 Bellinzona

     

    tel.: +41 91 821 91 11

    e-mail: [email protected]

    sito web: www.iasticino.ch

     

    USI

    Vlasta Re
    Elena Pedroni
    Università della Svizzera italiana
    Amministrazione studenti
    Stabile principale
    Ufficio 331
    Via Giuseppe Buffi 13
    6900 Lugano

    tel.: +41 58 666 45 10

           +41 58 666 49 90

    e-mail: [email protected]
    pagina web: www.desk.usi.ch/it/swisscare 

     

     

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Pubblico

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Aggiornato al: 02 giugno 2022