Informazioni pratiche per la comunità USI

Assicurazione per malattia, infortunio e maternità

Le informazioni riportate in questa pagina sono destinate a:

studenti Bachelor, studenti Master, dottorandi, studenti in mobilità incoming, ricercatori in visita, laureati

 

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  • Informazioni generali sull’assicurazione per le cure medico-sanitarie in Svizzera

    Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’entrata o dalla nascita in Svizzera, come previsto dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (KVG/LAMal). Poiché l’obbligo assicurativo svizzero comincia dal giorno dell’arrivo o della nascita in Svizzera, la data di inizio del contratto di assicurazione deve coincidere con tale data. Alcune categorie di persone possono richiedere la relativa esenzione (vedasi capitolo seguente).

     

    È possibile scegliere liberamente tra gli assicuratori-malattie (casse malati) riconosciuti e autorizzati all’esercizio dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP). Per accedere all’elenco completo, cliccare qui.

     

    Tramite i siti Priminfo e Comparis.ch è possibile confrontare le varie offerte disponibili e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

     

    Ogni persona assicurata partecipa ai costi della salute pagando:

    • i premi, i quali variano a seconda dell’età, del cantone di domicilio, dell’assicuratore e del piano assicurativo scelti (ad esempio, per un ventenne tra i 200 CHF e i 500 CHF al mese);
    • la franchigia, la quale per gli adulti varia tra un minino di 300 CHF e un massimo di 2500 CHF per anno civile (più alta è la franchigia annuale, più basso sarà il premio mensile);
    • l’aliquota percentuale - una volta raggiunta e superata la franchigia annuale, va pagata la quota parte aggiuntiva del 10% su eventuali spese successive fino a un massimo di 700 CHF per anno civile;
    • il contributo ospedaliero - 15 CHF per ogni giorno di degenza ospedaliera (nessun limite di tempo).

    I restanti costi sono a carico dell’assicuratore, qualora coperti dalla polizza prescelta.

     

  • Chi può richiedere l’esenzione dall'obbligo di assicurazione delle cure medico-sanitarie e come deve fare

    Secondo l’art. 2 cpv. 4 dell’Ordinanza federale sull'assicurazione malattie (KVV/OAMal), a domanda, gli studenti, allievi, praticanti e stagisti stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi di studio (quello con l’annotazione “soggiorno per formazione”) sono esentati dall’obbligo di assicurazione se beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. L’autorità cantonale competente (per il Canton Ticino, è l’Istituto delle assicurazioni sociali a Bellinzona) può esonerare queste persone dall’obbligo di assicurarsi in Svizzera per al massimo 6 anni.

     

    Le assicurazioni estere riconosciute come equivalenti per le cure in Svizzera sono:

    L’unica eccezione prevista per questa casistica riguarda gli studenti di cittadinanza extra-UE/AELS provenienti dalla Germania ed assicurati con la TEAM tedesca, poiché la Germania è l’unico stato che prende a carico le prestazioni medico-sanitarie ottenute in Svizzera anche dai cittadini di Stati terzi.

    • la Global Health Insurance Card (GHIC) – accettata unicamente per studenti britannici residenti nel Regno Unito (modulo TI 6.1);
    • le assicurazioni private estere che offrono una copertura per un importo illimitato ed equivalente alle prestazioni garantite dall'assicurazione di base (KVG/LAMal) – accettate sia per studenti provenienti dagli Stati UE/AELS (modulo TI 6.2) sia per quelli che vengono dagli Stati extra-UE/AELS (modulo TI 6.3).

     

    Gli studenti stranieri che non dispongono di una delle sopraindicate assicurazioni sono soggetti all’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera. In alternativa all’assicurazione statale svizzera (KVG/LAMal), tramite l’USI essi hanno di possibilità di affiliarsi e richiedere l’esonero con l’assicurazione privata svizzera (VVG/LCA) “Swisscare”. Per maggiori informazioni, clicca qui.

     

    Il modulo di richiesta di non assoggettamento/esenzione, debitamente compilato, firmato (la firma deve essere autografa, le firme digitali non vengono accettate) e corredato dagli allegati richiesti, deve essere pervenuto in originale entro tre mesi dalla data di entrata in Svizzera all’Istituto delle assicurazioni sociali. La documentazione relativa a “Swisscare” va invece consegnata alle persone incaricate della sua gestione presso l’USI nell’ufficio 330 dello stabile principale, le quali, dopo aver effettuato i dovuti controlli, provvederanno ad inoltrarla all’IAS.

     

    Chi entro la sopraindicata scadenza non fosse ancora in possesso del permesso di soggiorno per il Canton Ticino, al suo posto, potrà trasmettere la “Notifica di arrivo” rilasciata dall’Ufficio Controllo abitanti o dall'Ufficio della migrazione. La documentazione dovrà poi essere completata con la copia fronte e retro del permesso di soggiorno non appena lo studente lo avrà ricevuto.

     

    Le richieste tardive non possono essere accolte e, trascorso il termine legale di tre mesi dall’arrivo, bisogna obbligatoriamente assicurarsi in Svizzera con l’assicurazione di base (KVG/LAMal) per tutta la durata del soggiorno.

     

    Se la relativa richiesta viene accolta, l’esenzione viene concessa fino alla data di scadenza del permesso di soggiorno. Pertanto, la richiesta di esenzione va rinnovata annualmente trasmettendo per e-mail la copia fronte e retro del nuovo permesso di soggiorno all’IAS.

     

    Gli studenti extra UE iscritti a un programma di studio presso la Facoltà di Teologia di Lugano (FTL), affiliata all’USI, non possono attualmente beneficiare dell'assicurazione "Swisscare". Tuttavia, possono affiliarsi all’assicurazione privata svizzera (VVG/LCA) "Academic Care" e richiedere l’esonero dall’assicurazione LAMal. Per ulteriori informazioni, clicca qui.

     

     

    Per maggiori informazioni, contattare:

    Istituto delle assicurazioni sociali
    Settore obbligo assicurativo
    Via C. Ghiringhelli 15a
    6501 Bellinzona
    Tel. +41 91 821 91 11
    e-mail: [email protected]
    pagina web: www.iasticino.ch

  • Non aventi diritto all’esenzione

    Non possono essere esonerati dall'obbligo di assicurazione delle cure medico-sanitarie ai sensi del diritto svizzero:

    • i dottorandi con contratto di lavoro (titolari del permesso di dimora con attività lucrativa);
    • i dottorandi e ricercatori in visita beneficiari di una borsa di studio, erogata da un ente svizzero o estero, a copertura delle tasse universitarie e delle spese di soggiorno in Svizzera.

     

    Loro sono tenuti a stipulare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (KVG/LAMal) a partire dal giorno di arrivo in Svizzera, come spiegato all’inizio di questa pagina.

     

    Ogni studente che nel corso degli studi ha beneficiato dell’esenzione perde il diritto alla stessa non appena:

    • finisce la formazione (laurea, ritiro, ex-matricolazione o esclusione dagli studi), o
    • lascia definitivamente il Canton Ticino/la Svizzera, o
    • intraprende un’attività lucrativa (lavoro o stage) che non è indispensabile per il conseguimento della laurea, o
    • avvia le pratiche per il ricongiungimento familiare (ad esempio, matrimonio con un/a cittadino/a svizzero/a oppure straniero/a domiciliato/a in Svizzera), o
    • scadono i 6 anni che è la durata massima consentita dell’esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie ai sensi del diritto svizzero (KVV/OAMal), o
    • non soddisfa più i criteri per l’esenzione (KVV/OAMal) e diventa soggetto all'obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera (KVG/LAMal) per qualche altro motivo.

    N.B. Tra gli eventi sopraelencati, per la cessazione del diritto all’esenzione fa stato quello che si verifica per primo.

     

    Dal giorno successivo alla fine dell’esenzione, chi rimane in Svizzera, sottostà all’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie ai sensi del diritto svizzero (KVG/LAMal) e deve sottoscrivere una polizza assicurativa come spiegato all’inizio di questa pagina.

     

    Tutti sono tenuti ad informare l’Istituto delle assicurazioni sociali e l’eventuale cassa malati su cambiamenti quali:

    • cambio di indirizzo;
    • rilascio, rinnovo, modifica o revoca del permesso di soggiorno;
    • fine degli studi;
    • partenza definitiva dal Canton Ticino/dalla Svizzera;
    • inizio di un’attività lucrativa;
    • cambio dello stato civile;
    • qualsiasi altro cambiamento rilevante per la copertura assicurativa.
  • Riduzione dei premi

    Rendiamo attenti gli studenti, dottorandi e ricercatori stranieri che, qualora presentassero una richiesta di riduzione dei premi dell’assicurazione malattia (RIPAM), dimostrerebbero ai sensi della legislazione in materia di stranieri di non possedere mezzi finanziari sufficienti per mantenersi in Svizzera durante gli studi. Di conseguenza, il permesso B o L potrà essere revocato o rifiutato dall’autorità cantonale competente.

  • Anticipo delle spese mediche in caso di esenzione/conferma di non assoggettamento

    In caso di esenzione/conferma di non assoggettamento grazie alla tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), lo studente dovrà pagare direttamente al fornitore delle prestazioni le spese relative a una malattia o a un incidente (contanti o carte di credito). Il rimborso, con le necessarie deduzioni, potrà essere richiesto inviando la copia della fattura e della TEAM al seguente indirizzo:

     

    Istituzione Comune LAMal
    Industriestrasse 78
    CH-4600 Olten

     

    Per ulteriori informazioni, visitare la pagina web www.kvg.org/it/.

  • Studenti che mantengono la dimora all’estero

    Gli studenti che mantengono la dimora nel loro paese di provenienza (residenza estera) – fra cui gli studenti italiani che vivono in zona di frontiera e che vi rientrano giornalmente – e che non sono dunque titolari di un permesso di dimora in Svizzera (B o L) sono tenuti ad informarsi sulle regole vigenti nel loro paese.

     

    Tali studenti potranno ricevere trattamenti di emergenza in Svizzera, ma dovranno poi, se non in grado di pagare la cauzione necessaria o se non coperti sufficientemente nel loro paese di provenienza, tornare in patria per essere sottoposti ad ulteriori trattamenti.

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Aggiornato al: 22 settembre 2023