Informazioni per studenti stranieri Bachelor e Master
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Le informazioni riportate in questa pagina sono destinate a:
Ogni persona domiciliata / residente in Svizzera è tenuta ad assicurarsi per le cure medico-sanitarie o a ottenere la relativa esenzione / conferma di non assoggettamento (vedi dopo) entro tre mesi dall'entrata in Svizzera. L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione malattia o cassa malati) assume i costi delle cure in caso di malattia o infortunio.
Se i termini non saranno rispettati e lo studente non avrà ottenuto l’eventuale esenzione / conferma di non assoggettamento, le rispettive autorità assegneranno un assicuratore a loro discrezione.
Informazioni dettagliate:
Gli studenti stranieri titolari di un permesso di soggiorno (B o L) per motivi di studio (quello con l’annotazione “soggiorno per formazione”) possono essere dispensati dall'obbligo di stipulare un’assicurazione sanitaria obbligatoria in Svizzera.
Ciò vale in particolare:
N.B. L’unica eccezione prevista per questa casistica riguarda gli studenti di cittadinanza extra UE/AELS provenienti ed assicurati con la TEAM in Germania, la quale è l’unico stato che prende a carico le prestazioni medico-sanitarie ottenute in Svizzera anche dai cittadini di Stati terzi.
Tutti gli studenti che non rientrano nei casi indicati qui sopra saranno di principio obbligati a stipulare un’assicurazione malattia in Svizzera. Ricordiamo che l’USI offre una polizza assicurativa ad un prezzo vantaggioso denominata “Swisscare”. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Il formulario di richiesta di non assoggettamento/esenzione debitamente compilato, firmato e corredato dagli allegati richiesti deve essere pervenuto in originale entro tre mesi dalla data di entrata in Svizzera all’autorità cantonale competente - per il Canton Ticino è l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) a Bellinzona. N.B. Chi entro la sopraindicata scadenza non fosse ancora in possesso del permesso di soggiorno per il Canton Ticino, al suo posto, potrà trasmettere la “Notifica di arrivo” rilasciata dall’Ufficio Controllo abitanti o dall'Ufficio della migrazione. La documentazione dovrà poi essere completata con la copia del permesso di soggiorno non appena lo studente l’avrà ricevuto.
Le richieste tardive non possono essere accolte e, trascorso il termine legale di tre mesi dall’arrivo, bisogna obbligatoriamente assicurarsi in Svizzera con l’assicurazione di base (KVG/LAMal) per tutta la durata del soggiorno.
Per maggiori informazioni, contattare:
Istituto delle assicurazioni sociali
Ufficio dei contributi
Settore obbligo assicurativo
Via Ghiringhelli 15a
6500 Bellinzona
Svizzera
tel. +41 91 821 93 16/19/20, oppure 91 55, oppure 92 92
fax +41 91 821 92 99
email [email protected]
pagina web: https://www4.ti.ch/dss/ias/ias/
Anticipo delle spese in caso di esenzione / conferma di non assoggettamento
In caso di esenzione / conferma di non assoggettamento, lo studente dovrà pagare direttamente le spese relative a una malattia o a un incidente (contanti o carte di credito). Il rimborso – con le necessarie deduzioni – potrà essere richiesto inviando la copia della fattura e della tessera europea di assicurazione malattia, al seguente indirizzo:
Istituzione Comune LAMal (Gemeinsame Einrichtung KVG)
Industriestrasse 78
CH-4600 Olten
Per altre informazioni: www.kvg.org
Gli studenti che mantengono la dimora nel loro paese di provenienza (residenza estera) – fra cui gli studenti italiani che vivono in zona di frontiera e che rientrano giornalmente – e che non sono dunque titolari di un permesso di dimora in Svizzera (B o L) sono tenuti a informarsi sulle regole vigenti nel loro paese.
Tali studenti potranno ricevere trattamenti di emergenza in Svizzera, ma dovranno poi, se non in grado di pagare la cauzione necessaria o se non coperti sufficientemente nel loro paese di provenienza, tornare in patria per essere sottoposti a ulteriori trattamenti.
Le prestazioni dell’assicurazione malattia obbligatoria sono definite per legge e sono le stesse per tutti gli assicuratori. Gli studenti sono liberi di scegliere la propria compagnia assicurativa. In generale i premi mensili variano tra CHF 200 e CHF 450 a seconda dell’età e della franchigia scelta.
Si consiglia di confrontare le offerte (www.priminfo.ch, www.comparis.ch) prima di concludere un’assicurazione. Alcune compagnie di assicurazioni offrono dei pacchetti speciali per gli studenti stranieri.
Al fine di offrire ai propri studenti la copertura sanitaria obbligatoria a condizioni più vantaggiose, l’USI ha stipulato la polizza di assicurazione collettiva Swisscare con l’assicuratore Europäische Reiseversicherung AG.
La polizza fornisce prestazioni per i casi di malattia, infortunio e maternità equivalenti all’assicurazione obbligatoria di base ai sensi della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), ma ad un costo più contenuto.
Per maggiori informazioni: www.desk.usi.ch/it/swisscare
Rendiamo attenti gli studenti stranieri che qualora dovessero presentare alle autorità una richiesta di riduzione dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie dimostrerebbero, ai sensi della legislazione in materia di stranieri, di non possedere mezzi finanziari sufficienti per mantenersi in Svizzera durante gli studi, di conseguenza il permesso B o L potrà essere revocato o rifiutato dall’autorità cantonale competente.